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PRIVACY
Trattamento di dati riferiti ai singoli condomini
Possono formare oggetto di trattamento, in
particolare da parte dei condomini e, ove nominato,
dell'amministratore, le sole informazioni personali
riferite a ciascun condomino che siano necessarie
allo svolgimento delle attività di gestione ed
amministrazione delle parti comuni: in particolare,
i dati anagrafici e i recapiti di condomini, le
quote millesimali attribuite a ciascuno di essi. I
singoli condomini possono essere resi edotti degli
eventuali inadempimenti di altri condomini nelle
forme del rendiconto annuale o su espressa richiesta
di uno di essi rivolta all'amministratore. Per il
trattamento di tali informazioni non è necessario il
consenso dell'interessato.
Possono altresì formare oggetto di trattamento le
informazioni relative alle utenze telefoniche dei
singoli condomini.
La condivisione di informazioni relative alla
gestione della cosa comune avviene di norma in sede
di discussione nell'assemblea condominiale o tramite
l'amministratore.
Salvo che il condomino interessato abbia
precedentemente reso il consenso o che ricorrano gli
specifici presupposti di esclusione dal consenso
stabiliti dalla legge, ad esempio l'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett.
f) del Codice), non possono essere messi a
disposizione di soggetti terzi dati personali
riportati nei prospetti contabili o dei verbali
assembleari o consentendo la presenza in assemblea
di soggetti non legittimati a parteciparvi.
Analogamente non possono essere diffusi dati
personali, ad esempio mediante l'affissione di
avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di
pagamento) in spazi condominali accessibili al
pubblico.
Esercizio del diritto d'accesso e degli altri
diritti previsti dall'art. 7 del Codice riferiti ai
singoli condomini e al condominio (complessivamente
considerato)
Il singolo condomino può accedere ai dati a sé
riferiti nelle forme previste dagli artt. 7 e ss.
d.lg. n. 196/2003. Tale diritto può essere
esercitato nei confronti del condominio (o, non
diversamente, nei confronti della collettività dei
condomini), anche presentando la relativa istanza
all'amministratore.
Salva l'applicazione della disciplina civilistica,
le informazioni direttamente riferibili a tutti i
condomini (ad es. relative ordine ai dati sul
consumo e gli importi di utenze complessivamente
intestate al condominio) possono essere conosciute
mediante l'esercizio del diritto d'accesso previsto
dal menzionato art. 7 da parte del legale
rappresentante del condominio (o dai condomini
medesimi, a seguito di delibera regolarmente
approvata).
Obblighi dell'amministratore e proroga al 31
dicembre 2005 delle misure di sicurezza privacy
Disegno di legge Senato della Repubblica 09/02/2005,
n. 3294
Prorogato il termine per l'adozione delle misure
minime di sicurezza al 31 dicembre 2005.
E' stato trasmesso al Senato il disegno di legge n.
5521 della Camera dei Deputati di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini.
Il nuovo art. 6-bis prevede, infatti, la proroga del
termine per l'adozione delle misure minime di
sicurezza al 31 dicembre 2005.
Trattasi delle misure di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 (trattamenti con e senza
l'ausilio di strumenti elettronici) e all'allegato B
(disciplinare tecnico delle misure minime) del D.Lgs.
n. 196/2003, non previste dal D.P.R. n. 318/1999,
fra cui è compresa anche la stesura del documento
programmatico sulla sicurezza.
Le protezioni previste dal Codice della privacy
avrebbero dovuto essere approntate entro fine 2004
(si tratta già di una proroga, la scadenza
originaria era il 30 giugno 2004), mentre ora si
potrà aspettare fino al 31 dicembre 2005.
Inoltre, è stato prorogato al 31 marzo 2006, il
termine per l'adeguamento per i titolari di
trattamenti effettuati con strumenti elettronici,
che oggettivamente non sono in grado di rispettare
le prescrizioni di legge e che sono tenuti a
descriverne le ragioni in un documento con data
certa da conservare presso la propria struttura.
Vietato pubblicare l’elenco dei morosi
Secondo il Garante per la protezione dei dati
personali i condomini possono legittimamente entrare
in possesso di determinati dati riguardanti gli
altri.
Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96
sulla tutela della privacy non escludono
assolutamente l’applicazione della disciplina
codicistica in materia condominiale, ed e’ di
fondamentale importanza individuare con precisione i
nominativi dei condomini per la valutazione della
validita’ dell’assemblea e delle sue deliberazioni.
L’Amministratore di condominio puo’, quindi, mettere
a disposizione dei condomini che ne facciano
richiesta tutta la documentazione da lui acquisita,
e che potra’ pero’ essere utilizzata al solo scopo
di verificare la regolarita’ delle procedure
assembleari o per proporre eventuali impugnazioni
delle deliberazioni.
Potranno essere raccolte notizie relative alla
proprieta’ o alla superficie dell’immobile ai fini
del calcolo dei millesimi e non quelle relative,l ad
esempio, al prezzo d’acquisto dell’appartamento, o
numeri telefonici dei condomini in quanto non
necessari ai fini della determinazione dei diritti e
degli oneri di ciascun proprietario.
Lo stesso vale riguardo all'esposizione in bacheca
dei condomini morosi, in quanto dalle disposizioni
del codice civile e della c.d. legge sulla privacy
n. 675/96, nonche’ delle stesse disposizioni del
regolamento condominiale (se nel regolamento e'
consentito , nessun problema dai "morosi"), si va
incontro ai principi sulla privacy.
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